postheadericon Statuto

1 DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA, ANNO SOCIALE, FONDO PATRIMONIALE
1.1 È costituita in Milano l'Associazione "Nuova Professione Avvocato".
1.2 L'Associazione ha carattere apolitico e aconfessionale, non persegue fini di lucro, ha durata indeterminata.
1.3 L'anno sociale coincide con quello solare.
1.4 Il fondo patrimoniale è costituito dalle quote associative versate, dai beni eventualmente acquistati dall'Associazione per lo sviluppo delle sue attività, dai contributi erogati da enti pubblici o privati, e da ogni altro provento patrimoniale.
1.5 La sede sociale è stabilita in Milano.

2 OGGETTO ed ATTIVITÀ.
2.1 L'Associazione assume a proprio scopo la tutela e lo sviluppo civile dei caratteri libero-professionali dell'attività di avvocato in tutte le sue espressioni, nel quadro delle trasformazioni del ruolo degli Ordini professionali e delle stesse associazioni forensi, che potranno essere determinate dall'evoluzione normativa in atto, dalle norme di tutela della concorrenza, dall'abolizione progressiva delle barriere alla libertà di circolazione e stabilimento professionale negli Stati dell'Unione Europea, dalla riduzione dell'area di riserva di legge. In particolare, l'attività dell'Associazione consisterà:
2.2 nella qualificazione professionale, attuata mediante selezione di accesso all'Associazione, iniziative di aggiornamento e specializzazione professionale;
2.3 nella promozione di una cultura e prassi di correttezza e tutela nei confronti dei clienti e delle controparti, improntata al rispetto dei diritti civili e giurisdizionali dei cittadini e degli operatori economici;
2.4 nella promozione di una cultura giurisdizionale e di civile confronto fra gli operatori della giustizia;
2.5 nella assistenza sindacale degli avvocati iscritti, relativa alle previsioni tariffarie, alle prestazioni previdenziali obbligatorie ed assicurative volontarie, all'imposizione fiscale, all'organizzazione degli uffici giudiziari per qualsiasi giurisdizione; e quindi nei confronti di soggetti, pubblici e privati, che in vari modi regolano l'attività professionale, direttamente e/o indirettamente su di essi influiscono.
2.6 È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle da cui sopra. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4-12-1997 n. 460 e successive modificazioni o integrazioni.

3 SOCI
3.1 Possono essere ammessi in qualità di soci le persone fisiche, cittadini di uno degli Stati dell'Unione Europea, iscritte ad uno qualsiasi degli Albi degli Avvocati nazionali, ovvero degli Stati dell'Unione Europea, che condividano gli scopi associativi e siano di specchiata e riconosciuta correttezza personale e professionale, valutata a maggioranza qualificata ed a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo. Ove se ne ravvisi la necessità, il Consiglio Direttivo potrà regolamentare con propria delibera i criteri di equivalenza dei titoli nazionali di qualificazione e di abilitazione.
3.2 Possono essere altresì ammessi in qualità di soci aderenti tutti coloro che, pur non possedendo i requisiti previsti dall'art. 3.1, si interessino ai problemi della giustizia, condividano gli scopi associativi e siano di specchiata e riconosciuta correttezza personale e professionale, valutata a maggioranza qualificata ed a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo.
3.3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo.
3.4 La qualità di socio ordinario o aderente si perde per dimissioni o per delibera del Consiglio Direttivo a seguito di:
- perdita dei requisiti di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2;
- comportamento che rechi danno all'immagine dell'Associazione.
3.5 Contro la delibera che rifiuti o revochi la qualità di socio ordinario o aderente è esperibile unicamente l'arbitrato irrituale di cui all'art. 12 del presente Statuto. Il ricorso agli arbitri non ha effetto sospensivo.

4 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
4.1 I soci ordinari o aderenti hanno il diritto ed il dovere di partecipare alla vita associativa concorrendo al conseguimento dello scopo sociale; di elettorato attivo e passivo per l'elezione della cariche sociali, così come disciplinato dall'art. 6.

5 CONTRIBUZIONI ASSOCIATIVE
5.1 L'Associazione è finanziata attraverso il prelievo del 10% sugli importi corrisposti da ciascun socio a fronte della fruizione di servizi conviviali.
5.2 Il Consiglio può determinare quote associative integrative a carico di tutti i soci per colmare il fabbisogno finanziario dell'Associazione.
5.3 I soci inoltre hanno la facoltà di effettuare versamenti spontanei ulteriori a favore dell'Associazione.

6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
6.1 Sono organi dell'Associazione:
- l'assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

7 ASSEMBLEA DEI SOCI

7.1 L'assemblea dei soci ordinari e aderenti delibera sull'approvazione del rendiconto.
7.2 L'assemblea dei soci ordinari delibera:
- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sulla trasformazione o liquidazione dell'Associazione;
- sull'elezione di n. 9 (nove) componenti il Consiglio Direttivo;
- su ogni altro oggetto che non sia espressamente demandato al Consiglio Direttivo.
7.3 L'assemblea dei soci aderenti delibera sull'elezione di n. 2 (due) componenti il Consiglio Direttivo.
7.4 Le assemblee dei soci ordinari e aderenti vengono convocate congiuntamente secondo le modalità di cui ai punti seguenti.
7.5 Le assemblee, ordinarie e straordinarie a norma dell'art. 21 c.c., devono essere convocate in Italia, od in uno dei paesi appartenenti alla U.E. La loro convocazione compete al Consiglio Direttivo; dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata o telegramma o telefax o e-mail almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
7.6 Sono tuttavia valide e regolarmente costituite le assemblee non convocate con le formalità suddette, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, ivi inclusi tutti i componenti il Consiglio Direttivo.
7.7 Hanno diritto di intervento in Assemblea e di voto tutti i soci con un'anzianità di associazione di almeno 6 (sei) mesi.
7.8 Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio, esclusi i componenti il Consiglio Direttivo. Ciascun socio non può rappresentare più di tre altri soci.
7.9 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in ogni caso di sua assenza o impedimento dalla persona a tale scopo designata dall'assemblea. Il Presidente dell'assemblea designerà il segretario.
7.10 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto, entro i sei mesi successivi la chiusura dell'esercizio sociale.
7.11 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte per legge.
7.12 L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ed allorchè ne venga richiesta da almeno il 10% dei soci ordinari.
7.13 L'assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con le presenze e le maggioranze stabilite dall'art. 21 c.c., con voto palese. Su proposta di almeno un decimo degli intervenuti il Presidente può adottare anche il voto segreto.
7.14 L'elezione del Consiglio Direttivo potrà essere effettuata, ove il Consiglio uscente lo ritenesse opportuno in funzione del numero dei soci aventi diritto al voto, con propria delibera da adottarsi almeno trenta giorni prima della data fissata per l'incombente, mediante Collegio elettorale dei soci stessi.
7.15 In questo caso la stessa deliberazione nominerà un Ufficio Elettorale composto di cinque soci, fra i quali il Consiglio uscente indicherà il Presidente ed il Segretario; fisserà data e luogo delle elezioni, che dovranno essere tenute entro 30 giorni dalla scadenza del mandato del Consiglio uscente, ed in luogo aperto all'accesso dei soci senza interruzioni dalle ore 9 alle ore 17, in uno od al massimo due giorni lavorativi.
7.16 Nel caso di elezioni con il Collegio elettorale, il metodo sarà quello della lista unica comprendente tutti i soci che abbiano fatto pervenire la propria candidatura, anche a mezzo telefax o e-mail, entro 15 giorni anteriori alla data fissata per le elezioni. L'elettore potrà indicare sulla scheda elettorale un numero di candidati non superiore a 5 (cinque) per i soci ordinari, e ad 1 (uno) per i soci aderenti. Le schede dei soci ordinari e dei soci aderenti saranno opportunamente distinguibili. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
7.17 L'elezione è diretta dal Presidente; il Segretario stende un verbale dell'adunanza relativa alle operazioni di voto.

8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 11 (undici) membri.
8.2 I componenti il Consiglio restano in carica tre anni dalla data della nomina, sono rieleggibili, e non possono essere prescelti fra i non soci.
8.3 In caso di assenza ingiustificata e continuativa a tre sedute del Consiglio Direttivo può essere dichiarata la decadenza dalla carica con delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
8.4 Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più Delegati la carica verrà assegnata ai primi candidati non eletti secondo il maggior numero di voti da ciascuno ottenuti. Se nel corso del triennio, anche in seguito a più eventi verificatisi in tempi diversi, viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio s'intenderà dimissionario e dovranno essere convocate nuove elezioni.
8.5 Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri necessari al conseguimento degli scopi associativi, di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la sola eccezione di quegli atti che la legge o le norme del presente statuto riservano all'assemblea dei soci. Possono essere conferite deleghe ai singoli componenti per atti specifici o per settori di attività.
8.6 Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, un vicepresidente, il tesoriere ed il segretario. Il vicepresidente svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di questi.
8.7 Il Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di sua assenza o impedimento il vicepresidente, hanno la legale rappresentanza dell'associazione, con l'uso della firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
8.8 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o e-mail da spedire almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure a mezzo telegramma o telefax da spedire almeno tre giorni prima dell'adunanza.
8.9 Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente o almeno tre (3) consiglieri ne facciano richiesta, è regolarmente costituito quando siano presenti almeno tre dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni risultano dai verbali firmati dal Presidente della riunione e dal segretario della stessa. Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri, ovvero se costoro abbiano consentito per iscritto che la riunione sia tenuta in loro assenza, purchè siano rispettate le maggioranze stabilite dalla legge e dal presente statuto.
8.10 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e ricevere ed inviare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

9 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
9.1 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci intervenuti in assemblea straordinaria, espressamente convocata. L'assemblea straordinaria dei soci nominerà uno o più liquidatori attribuendo loro i poteri, e determinerà altresì la destinazione del patrimonio sociale ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

10 LIBRI SOCIALI
10.1 L'Associazione terrà a cura del Segretario il libro dei verbali delle assemblee, il libro dei soci, il libro dei verbali del Consiglio Direttivo, debitamente vidimati inizialmente, le cui risultanze faranno prova nei rapporti interni ed esterni.

11 ARBITRATO IRRITUALE
11.1 Ogni controversia fra Associazione e soci, o fra i soci sarà devoluta ad un collegio arbitrale di tre componenti, nominati, quanto ai primi due, da ciascuna delle parti (intendendosi per esse il singolo socio, ovvero la totalità dei soci aventi la medesima posizione nel conflitto, e l'Associazione), e quanto al terzo, dai precedenti o, in difetto, dal Presidente della Corte d'Appello di Milano. La sede dell'arbitrato sarà in Milano. Il collegio verrà costituito nei modi e nei tempi previsti dall'art. 810 c.p.c., ed applicherà le norme procedurali del codice di procedura civile sull'arbitrato rituale solo per la certezza del procedimento, ma non avrà tuttavia funzione di organo giudicante, bensì di comune mandatario delle parti allo scopo di raggiungere un componimento negoziale delle loro controversia. Il collegio dovrà adempiere il mandato, con atto scritto comunicato alle parti o loro rappresentanti, entro 90 giorni dall'ultima delle accettazioni dell'incarico. Vengono escluse dalla competenza arbitrale le controversie elettorali, ed in genere ogni giurisdizione cautelare, intendendo i soci aderenti al presente statuto rinunziare alla giurisdizione ordinaria ma non, ricorrendone i presupposti, a quella cautelare.

12 NORME TRANSITORIE
12.1 Con l'atto costitutivo verranno nominati con voto palese i componenti del Consiglio Direttivo che potrà nominare un Presidente, un segretario ed un tesoriere, tutti rimarranno in carica fino alla prima convocazione dell'assemblea dei soci, da effettuarsi entro tre mesi dalla costituzione.